Domanda d'iscrizione all'Albo professionale e documenti da allegare

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Domanda di iscrizione dall'Albo Professionale
Per iscriversi/reiscriversi all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara è necessario presentare domanda:
- direttamente presso l’ufficio di segreteria dell’Ordine  (aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00), che consegnerà direttamente la modulistica e le istruzioni relative alla domanda di iscrizione/reiscrizione cartacea scaricabile al seguente link https://www.ordinefarmacistiferrara.it/modulistica/domanda-e-documenti-di-iscrizione-all-albo-professionale e quelle relative alla domanda di iscrizione per trasferimento cartacea scaricabile al seguente link https://www.ordinefarmacistiferrara.it/modulistica/domanda-trasferimento-dall-albo e fornirà tutte le informazioni necessarie anche sulla cassa di previdenza;
 
- compilando la domanda on-line disponibile nell'AREA ISCRITTI seguendo le istruzioni riportate di seguito: 
- Accedere al sito dell’Ordine dei Farmacisti di Ferrara https://www.ordinefarmacistiferrara.it/
- Cliccare su “AREA ISCRITTI” e seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.

PAGAMENTI RICHIESTI
- Tassa di concessione governativa: versamento di € 168,00 da effettuare sugli appositi bollettini di c/c ritirabili presso gli uffici postali (c/c 8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative; come codice tariffa indicare “8617”, in base a quanto esplicato sul retro del bollettino; come “tipo di versamento” sbarrare “rilascio” – causale “tassa iscrizione Albo Professionale dei Farmacisti”);
- Quota di iscrizione all’Albo di € 200,00 (comprensivi di € 50,00 tassa una tantum prima iscrizione e € 150,00 quota annuale d’iscrizione all’Ordine) effettuata tramite bonifico bancario:
IBAN: IT12Z0303213003010000558997
(Conto corrente intestato all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara, presso Credito Emiliano S.p.A. – Credem).
Indicando nella causale: nome e cognome – iscrizione albo farmacisti.

N.B.: I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DEVONO ESSERE EFFETTUATI NELL’ANNO DI COMPETENZA.
IN PARTICOLARE, COLORO CHE, A FINE ANNO, ASSUMONO INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE, SE DECIDONO DI ISCRIVERSI ALL’INIZIO DELL’ANNO SUCCESSIVO SONO TENUTI A VERSARE I SUDDETTI CONTRIBUTI A GENNAIO (e non nel dicembre dell’anno precedente l’iscrizione)

DOCUMENTI RICHI
- Domanda di iscrizione compilata, firmata e datata (per la procedura on line, la domanda si scarica dal sito, nella sezione relativa al caricamento dei documenti, prima dell’inoltro della domanda);
- ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa;
- ricevuta del versamento dalla quota di iscrizione all’Albo;
- Marca da bollo di € 16,00 da apporre sull’autocertificazione sottoscritta di annullamento del pagamento dell’imposta di bollo di 16,00€ per le istanze trasmesse alle PP.AA. ex DPR 642/1972 (per la procedura on line, il modulo si scarica dal sito, nella sezione relativa al caricamento dei documenti, prima dell’inoltro della domanda);
- Copia di un documento d’identità in corso di validità;
- Copia del codice Fiscale.

I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE, DELLA MARCA DA BOLLO E DELLA TASSA DI CONCESSINE GOVERNATIVA DEVONO ESSERE EFFETTUATI NELL’ANNO DI COMPETENZA.
In particolare, COLORO CHE, A FINE ANNO, ASSUMONO INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE, SE DECIDONO DI ISCRIVERSI ALL’INIZIO DELL’ANNO SUCCESSIVO SONO TENUTI A VERSARE I SUDDETTI CONTRIBUTI A GENNAIO (e non nel dicembre dell’anno precedente l’iscrizione).

Per richiedere l’iscrizione/reiscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara è necessario possedere i requisiti di legge ed avere residenza/domicilio nel territorio provinciale ovvero esercitare attività professionale nel territorio della Provincia. 
Il farmacista iscritto all’Ordine della Provincia di Ferrara che intende trasferire la propria iscrizione all’Albo di un’altra Provincia, deve rivolgersi all’Ordine dei Farmacisti della provincia in cui intende iscriversi, tenendo presente che il trasferimento è possibile, ai sensi della normativa vigente, se si è in regola con i contributi dovuti all’Ordine dei Farmacisti di provenienza e se non si è sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dall’Albo. 
La domanda di iscrizione/reiscrizione/trasferimento, una volta inoltrata dal richiedente, verrà sottoposta a ratifica del Consiglio dell’Ordine nel corso della prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data. 
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Per i cittadini extracomunitari prima di poter procedere all’iscrizione, il Consiglio deve attendere il parere favorevole del Ministero della Salute, relativo al nulla osta all’iscrizione, che perviene dopo circa un mese/ un mese e mezzo rispetto alla data di presentazione della richiesta.
 
I cittadini extracomunitari, al fine di semplificare l’iter previsto per il rilascio del prescritto parere favorevole da parte del Ministero della Salute, dopo avere inviato la domanda di iscrizione, devono inviare all’Ordine, tramite mail (info@ordinefarmacistiferrara.it), la seguente documentazione (si consiglia di contattare preventivamente la segreteria dell’Ordine):
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al superamento dell’esame di laurea in Italia, con l’indicazione della durata del corso di studi, nonché degli esami di profitto superati, riportando per ciascuno il voto e la data;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al fatto di non essere stati immatricolati in sovrannumero
  • Copia del permesso di soggiorno 
COMUNICAZIONE AVVENUTA ISCRIZIONE/REISCRIZIONE/TRASFERIMENTO
La domanda di iscrizione/reiscrizione/trasferimento verrà sottoposta a ratifica del Consiglio dell’Ordine nel corso della prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data.
Dalla decorrenza dell’iscrizione sarà consentito esercitare la professione.
L‘Ordine comunicherà all’iscritto l’avvenuta iscrizione all’Albo, con indicazione della data e del n. di iscrizione assegnato. 
SANITARI IMPIEGATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I sanitari impiegati nella Pubblica Amministrazione che intendono iscriversi all’Albo devono produrre, inoltre, il “nulla osta” rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e dal quale risulti che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l’esercizio della libera professione. 
RINNOVO DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO
L’iscrizione all’Ordine è necessaria ai fini dell’esercizio della professione e viene rinnovata tacitamente il 31 dicembre di ogni anno. La quota annuale viene riscossa tramite avviso di pagamento PAGOPA inviato a tutti gli iscritti tramite PEC, generalmente nel mesi di marzo.
La morosità dei contributi dovuti all’Ordine e all’ Enpaf, si sensi della normativa vigente, prevede la cancellazione dall’Albo, del farmacista, per morosità, ma non l’estinzione del debito della quota all’Ente debitore.
La cancellazione dall’Albo si ottiene presentando specifica domanda che è soggetta a delibera da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine, pertanto, il termine ultimo di presentazione della domanda, per evitare il pagamento delle quote Enpaf e Albo per l’anno successivo è il 1° dicembre dell’anno in corso.
La cancellazione dall’Albo comporta l’automatica cancellazione dai ruoli dell’ENPAF e la disdetta della casella di posta elettronica certificata già fornita gratuitamente dall’Ordine.
È possibile iscriversi di nuovo in qualsiasi momento e ricancellarsi.
 
PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE È INDISPENSABILE SAPERE 
ECM
Ogni iscritto è tenuto all’aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull’ECM e dal Codice Deontologico.
Il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e di iscrizione all'AlboSe la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data di conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione. Occorre specificare che, in conseguenza del predetto esonero, eventuali crediti acquisiti nel primo anno di iscrizione all’Albo NON possono essere portati in detrazione per l'anno successivo.
Tutte le informazioni relative all’argomento sono reperibili sul sito del Ministro della salute nella sezione dedicata all’ECM. 
ENPAF
Si invitano gli iscritti a visionare con estrema attenzione quanto riportato sul sito Enpaf www.enpaf.it in relazione ai versamenti contributivi.
L’iscrizione all’Ordine comporta l’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF (Legge 233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo. Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare. Il contributo pensione base annuo può essere reperito sul sito dell’ENPAF www.enpaf.it 
 
È possibile richiedere ad Enpaf la riduzione della contribuzione base annua, nel caso in cui si rientri in una delle seguenti categorie (l'iscritto deve possedere i requisiti richiesti da ENPAF per almeno 6 mesi + 1 giorno in un anno oppure per un periodo minimo pari alla metà più uno dei giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare): 
  1. lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (possibili riduzioni: 85% - 50% - 33% del contributo annuo);
  2. non esercizio dell’attività professionale (possibili riduzioni: 50% - 33% del contributo annuo);
  3. disoccupazione con obbligo di iscrizione al Centro per l’impiego e vidimazione DID (possibili riduzioni: 85% - 50% - 33% del contributo annuo per un massimo di 5 anni anche non consecutivi);
  4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (possibili riduzioni: 85% - 50% - 33% del contributo annuo); 

Per gli iscritti per la prima volta dopo il 2004 è possibile scegliere, in alternativa al versamento contributivo, il pagamento del "Contributo di solidarietà": il contributo di solidarietà, all’anno, per i lavoratori dipendenti è pari al 3% del contributo previdenziale intero, mentre quello per i disoccupati è pari all' 1% del contributo previdenziale intero. Tale contributo è a fondo perduto, non consente la maturazione della pensione né del requisito di 30 anni di iscrizione all’ Enpaf e non viene restituito. Se la richiesta viene presentata in qualità di disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, la scelta del contributo di solidarietà potrà essere mantenuta per un massimo cinque anni, anche non consecutivi. Anche in questo caso l'iscritto deve possedere i requisiti richiesti da ENPAF per almeno 6 mesi + 1 giorno in un anno oppure per un periodo minimo pari alla metà più uno dei giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare
La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su apposito modulo da scaricare sul sito dell’ENPAF www.enpaf.it nella sezione “Modulistica”, e deve essere inviata con raccomandata a.r. all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma) oppure tramite PEC posta@pec.enpaf.it entro il 30 settembre. Tale termine, solo per i neoiscritti, è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione.


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