Adempimenti Ordini ex art. 4 D.L. 44/2021- sospensione per inosservanza obbligo vaccinale

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Chiarimenti del Ministero della salute sugli adempimenti degli Ordini professionali in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Si trasmette la nota del 5 luglio u.s del Ministero della salute relativa all’esatta interpretazione dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, concernente gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell’osservanza dell’obbligo vaccinale dei propri iscritti.
Nello specifico, il comma 6 del predetto articolo 4 pone a carico dell’ASL l’onere di dare immediata comunicazione scritta dell’atto di accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
Tale accertamento “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2”.
Il successivo comma 7 dello stesso articolo 4 stabilisce che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza. Al riguardo, il Dicastero ha chiarito che tale sospensione derivante dalla legge “è un’ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell’obbligo vaccinale.
Pertanto, l’attività posta in capo all’Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL”.
La sospensione, dunque, non è disposta dall’Ordine, bensì dalla ASL e l’Ordine è tenuto prendere atto dello stesso e dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono consistenti nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Gli Ordini, pertanto, nella deliberazione di presa d’atto del provvedimento di sospensione adottato dalla competente ASL, potranno inserire nelle premesse anche il riferimento alla nota allegata del Ministero della Salute dalla quale si evidenzia chiaramente che il soggetto che determina la sospensione è la ASL e gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore in capo agli Ordini stessi.
Ad avviso del Ministero, tale sospensione obbligatoria non è inquadrabile tra le ipotesi previste dall’articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall’esercizio della professione, poiché la norma individua ipotesi tassative, non estendibili analogicamente ad altre fattispecie.


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